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Regesto

Art. 4 Cost.: Discriminazione nella determinazione della tassa per la licenza di caccia secondo la nazionalità dei cacciatori.
1. Base legale del decreto del Consiglio di Stato vallesano che determina ogni anno la tassa delle licenze di caccia; principio della copertura delle spese (consid. 2).
2. Tenuto conto del carattere territoriale della privativa della caccia, il fatto di esigere dai cittadini stranieri domiciliati nel cantone per la loro licenza di caccia una tassa maggiore di quella richiesta ai cittadini svizzeri domiciliati costituisce una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione obiettiva nella differenza di nazionalità e risulta pertanto contraria all'art. 4 Cost. (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.