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Regesto

Art. 5 n. 1 lett. f e n. 3 CEDU; art. 31 cpv. 3 Cost.; art. 212 cpv. 3, 220 cpv. 2 e 231 cpv. 1 lett. a CPP; art. 66a cpv. 1 lett. b CP; art. 76 cpv. 1 LStr; carcerazione di sicurezza allo scopo di garantire un'espulsione penale; base legale e principio di proporzionalità.
Poiché l'espulsione è una misura di carattere penale (art. 66a cpv. 1 lett. b CP), gli art. 220 cpv. 2 e 231 cpv. 1 lett a CPP forniscono una base legale sufficiente per porre una persona in carcerazione di sicurezza allo scopo di garantire l'esecuzione dell'espulsione penale pronunciata in prima istanza (consid. 3.2). La competenza delle autorità penali, data fino alla conclusione del procedimento penale, non impedisce tuttavia alle autorità amministrative d'intervenire prima di questo momento: l'art. 76 cpv. 1 LStr consente all'autorità amministrativa di porre o mantenere in carcerazione amministrativa la persona interessata a partire dalla notificazione di una decisione di espulsione di "prima istanza" ai sensi degli art. 66a o 66abis CP, ossia anche prima della crescita in giudicato della sentenza penale (consid. 3.3).
Una tale carcerazione deve rispettare il principio di proporzionalità (art. 5 n. 3 CEDU, art. 31 cpv. 3 Cost. e art. 212 cpv. 3 CPP). È possibile mantenere in carcerazione di sicurezza una persona condannata a una espulsione e a una pena privativa della libertà sospesa condizionalmente, finché la questione della concessione della condizionale è incerta, la carcerazione subita non superi la commisurazione della pena privativa della libertà pronunciata in prima istanza e fino a che il principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) è rispettato (consid. 5).

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Artikel: art. 31 cpv. 3 Cost., art. 66a cpv. 1 lett. b CP, art. 66a o 66abis CP, art. 5 n. 3 CEDU mehr...