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Regesto a

Art. 6 CEDU, art. 14 n. 3 lett. g Patto ONU II, art. 32 Cost. e art. 113 CPP; diritto di non autoincriminarsi ("nemo tenetur se ipsum accusare") e diritto al silenzio; obbligo di declinare le proprie generalità.
Portata generale del diritto di non autoincriminarsi (consid. 5.1). Questo diritto non sottende un diritto all'anonimato e non può essere invocato per giustificare il rifiuto di declinare le proprie generalità (consid. 5.2).

Regesto b

Art. 81 cpv. 2 lett. c, art. 325 cpv. 1 lett. d, art. 353 cpv. 1 lett. b CPP; esigenze afferenti il contenuto del decreto d'accusa, con riguardo segnatamente alla designazione dell'imputato.
Richiamo dei principi relativi alla nullità di una decisione, in particolare nel diritto penale (consid. 6.1 e 6.2). Precisioni inerenti il contenuto di un decreto d'accusa con riferimento alla designazione dell'imputato (consid. 6.3). Se i dati personali di quest'ultimo rimangono in tutto o in parte ignoti, spetta all'autorità ovviare a tali eventuali carenze con tutte le misure utili a garantire un'identificazione e una designazione chiara dell'imputato e a prevenire qualsiasi rischio di confusione. Non è al riguardo esclusa un'identificazione generica corredata di dati segnaletici, purché si possa essere certi che la persona oggetto del procedimento corrisponde a quella che il decreto d'accusa designa, ad esclusione di qualsiasi altra. A queste condizioni, la designazione può essere considerata sufficiente, nonostante l'assenza degli estremi completi (consid. 6.3).

Regesto c

Art. 6 CEDU, art. 29 e 29a Cost., art. 354 CPP; garanzia della via giudiziaria; divieto del formalismo eccessivo.
Richiamo dell'importanza di tener conto della garanzia della via giudiziaria nella procedura del decreto d'accusa (consid. 7.1) e dei principi relativi al divieto del formalismo eccessivo (consid. 7.2). Nelle circostanze del tutto particolari della fattispecie, la ritenuta validità di un decreto d'accusa che designa in modo generico l'imputato, poi la dichiarazione di irricevibilità delle sua opposizione al decreto d'accusa che lo condanna e quella del suo ricorso, sulla base di una rigida applicazione delle esigenze formali applicabili ai rimedi di diritto, rispettivamente alla procura destinata a corroborare i poteri del mandatario, comportano una violazione del divieto del formalismo eccessivo e della garanzia della via giudiziaria (consid. 7.3).

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