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Regesto

Estensione di un fallimento dichiarato in Francia ai beni che il debitore possiede in Svizzera.
1. Termini retti dal diritto federale. La parificazione del sabato a un giorno festivo ufficialmente riconosciuto (legge federale del 21 giugno 1963) esplica effetti solo sulla fine, non anche sull'inizio del termine (consid. 1).
2. Provvedimento dell'ufficio ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEF o semplice comunicazione del modo in cui l'ufficio intende procedere se determinati fatti si producono? (consid. 2).
3. Veste del fallito per presentare reclamo. Potere d'impugnare mediante reclamo o ricorso giusta gli art. 17/19 LEF, per illegalità o per incompetenza dell'ufficio, le misure prese per bloccare e conservare attivi della massa (consid. 3).
4. La Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile del 15 giugno 1869 stabilisce, all'art. 6, il principio dell'unità e dell'universalità del fallimento nelle relazioni tra i due paesi (conferma della giurisprudenza; consid. 4).
5. La dichiarazione d'esecutività d'un giudizio di fallimento pronunciato in Francia, fatta dall'autorità del cantone in cui l'esecuzione deve avvenire, vale per tutta la Svizzera (consid. 5).
6. Poteri del curatore del fallimento aperto in Francia, dopo che il giudizio di fallimento è stato dichiarato esecutivo in Svizzera. Nella misura in cui l'estensione del fallimento ai beni che il debitore possiede in Svizzera esige misure d'esecuzione forzata, si dovrà chiedere alle autorità svizzere competenti il loro concorso attraverso l'assistenza giudiziaria. Gli uffici richiesti sono tenuti, giusta il senso della Convenzione franco-svizzera, di prestare il loro concorso; applicano allora il diritto svizzero (consid. 6 a 8). Organizzazione dell'assistenza giudiziaria quando il fallito possiede, in Svizzera, beni siti in più luoghi (consid. 10).
7. Ingiunzione ad una banca di indicare, ai fini dell'allestimento dell'inventario, i beni del fallito trovantisi presso di essa, e di metterli a disposizione dell'amministrazione del fallimento. L'obbligo diindicare i beni del fallito giusta l'art. 232 cpv. 2 num. 3 e 4 LEF prevale sul segreto bancario (consid. 8). Pubblicazione del giudizio di fallimento in Svizzera (consid. 9).
8. L'ufficio dei fallimenti richiesto dal curatore del fallimento francese di prestare la sua cooperazione attraverso l'assistenza giudiziaria non è competente per accordare al fallito un equo soccorso ai sensi dell'art. 229 cpv. 2 LEF (consid. 11).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 17 cpv. 1 LEF, art. 229 cpv. 2 LEF