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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de réplique. Communication pour information.

Le requérant a fait opposition au projet de construction d'un centre de wellness, avec piscine sur le toit, situé sur le terrain adjacent à sa maison. La vapeur et le bruit émanant de la construction ont un impact direct sur sa propriété. L'issue de la procédure est déterminante pour ses droits de caractère civil (ch. 16 - 18).
Conclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Les observations du DFI ont été envoyées au requérant "pour information" plus d'une année après l'ATF 132 I 42, dans lequel le TF précise sa pratique concernant la mise en oeuvre de l'art. 6 par. 1 CEDH en cas de communication pour information. L'on pouvait s'attendre à ce que l'intéressé, en sa qualité d'avocat, soit informé de cette jurisprudence et agisse en conséquence. Le fait que le TF ne précise pas à quel moment il rendra sa décision peut poser problème du point de vue de la sécurité juridique. En l'espèce toutefois, le document du DFI ne contenait que deux pages et le TF a rendu son jugement plus de trois semaines après sa transmission au requérant. Ce dernier aurait donc eu l'occasion de se déterminer (ch. 27 - 35).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2012)

Diritto a un equo processo (art. 6 CEDU); diritto di replica all'istanza di un Dipartimento davanti al Tribunale federale.

Il ricorrente, avvocato e proprietario di un immobile nel Cantone dei Grigioni, si era opposto a un progetto edilizio previsto sul fondo adiacente al suo. Respinto dal tribunale federale, ha lamentato presso la Corte di Strasburgo di non aver avuto la possibilità di esprimersi sull'istanza presentata dal Dipartimento federale dell'interno nell'ambito della procedura.

Nella sua analisi, la Corte ha fatto riferimento a diversi casi in cui la Svizzera era stata condannata perché, nel quadro di un procedimento giudiziario, al ricorrente non era stata offerta la possibilità di esprimersi sulle istanze delle autorità inferiori o della controparte. La Corte ha inoltre costatato che nel frattempo, con la sentenza DTF 132 I 42, il Tribunale federale aveva adottato una nuova prassi per la presentazione di istanze al termine dell'ordinario scambio di scritti. Secondo tale prassi, se una parte ritiene necessario esprimersi in merito a un'istanza di un'autorità che le è stata comunicata soltanto "per conoscenza", deve farlo immediatamente oppure chiedere un termine per farlo. Nella fattispecie, il ricorrente, che esercita l'attività di avvocato in Svizzera, avrebbe dovuto essere a conoscenza di questa nuova giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale. La Corte ha riconosciuto che la nuova prassi del Tribunale federale permette di risparmiare tempo e di accelerare la procedura nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione. Non sussiste violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH