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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6, 7 et 8 CEDH. Interdiction d'exercer une activité professionnelle liée au football.

  Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un complément de salaire, de deux millions de francs suisses, perçu dans le cadre d'un contrat oral passé avec l'ancien président de la FIFA. Il a été sanctionné d'une interdiction de quatre ans d'exercice de toute activité en lien avec le football et d'une amende.
  Les griefs tirés de l'art. 6 CEDH n'ont pas été soulevés devant le Tribunal fédéral et sont rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes (ch. 39-42).
  En l'absence d'infraction pénale retenue contre le requérant, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 7 CEDH et du principe de non-rétroactivité de la loi. Selon la Cour, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (ch. 43-49).
  S'agissant du grief tiré de l'art. 8 CEDH, la Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large et non exhaustive. En l'espèce, la sanction est fondée sur des actes commis dans la vie professionnelle du requérant, sans rapport avec sa vie privée. Cependant, des répercussions négatives ont affecté la vie privée du requérant et le seuil de gravité exigé pour faire entrer en jeu l'art. 8 CEDH a été atteint.
  Selon la Cour, le requérant a disposé de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, soit un système de juridictions privée (TAS) et étatique (TF) devant lesquelles il a pu faire valoir ses griefs. Compte tenu de la marge d'appréciation considérable dont jouissait l'Etat défendeur en l'espèce, la Suisse n'a pas manqué à ses obligations en vertu de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé (ch. 50-71).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable

Sintesi dell'UFG


1° rapporto trimestriale 2020

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di esercitare un'attività calcistica professionale.

La causa riguarda un ex calciatore professionista, presidente dell'UEFA e vicepresidente della FIFA, nei confronti del quale è stato aperto un procedimento disciplinare, perché, nel quadro di un contratto orale con l'ex presidente della FIFA, aveva percepito un «complemento» di salario pari a 2 000 000 franchi svizzeri (CHF). Il ricorrente è stato punito con il divieto di esercitare qualsiasi attività calcistica e con una multa di 60 000 franchi svizzeri.Invocando il diritto a un processo equo secondo l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha fatto valere che il procedimento disciplinare e quello dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (TAS) violavano detto articolo. Appellandosi all'articolo 7 CEDU, ha inoltre lamentato la violazione del principio di non retroattività delle leggi perché al momento dei fatti i testi vigenti non sarebbero stati applicati. Invocando il diritto al rispetto alla vita privata e familiare, il ricorrente ha infine fatto valere l'incompatibilità del divieto di esercitare un'attività calcistica per quattro anni con la libertà di esercitare un'attività professionale.In ragione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha deciso di non entrare nel merito della presunta violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Ha dichiarato irricevibile l'istanza di violazione dell'articolo 7 CEDU per incompatibilità con le disposizioni della Convenzione. In merito all'articolo 8 CEDU, la Corte ha stabilito che, considerata la particolarità della situazione del ricorrente, la soglia di gravità richiesta per l'applicazione di tale disposizione della Convenzione è stata raggiunta e che quindi l'articolo 8 articolo si applicava al caso di specie. Ha tuttavia ritenuto che, considerata la gravità dei fatti contestati, la posizione di responsabilità che il ricorrente ricopriva negli organi calcistiche e la necessità di restaurare la reputazione del calcio e della FIFA, la sanzione inflitta - ovvero il divieto di esercitare qualsiasi attività calcistica professionale (amministrativa, sportiva ecc.) a livello nazionale e internazionale per quattro anni - non appare essere stata né eccessiva né arbitraria. Le giurisdizioni interne hanno tenuto in considerazione tutti gli interessi in gioco per confermare la misura presa dalla FIFA, peraltro attenuata dal TAS. Infine, il ricorrente ha beneficiato delle garanzie istituzionali e procedurali interne che gli hanno permesso di contestare la decisione della FIFA e far valere le sue censure. La Corte ha quindi deciso di non entrare nel merito della presunta violazione dell'articolo 8 giudicando il ricorso irricevibile all'unanimità a causa di palese infondatezza.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6, 7 et 8 CEDH, art. 6 CEDH, art. 7 CEDH