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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant iranien âgé, vivant depuis plus de 50 ans en Suisse, mais illégalement depuis 2002, en raison d'une décision d'expulsion suite à des condamnations pour graves infractions pénales.
Les considérations des autorités pour fonder leurs décisions ne sont pas suffisantes, compte tenu notamment de la durée totale du séjour en Suisse, des liens familiaux et affectifs du requérant, déjà établis pendant son séjour légal, et de son âge avancé. Il s'agit aussi de tenir compte de l'incertitude quant à ses relations encore existantes en Iran, de l'absence de graves infractions pénales depuis 2005, ainsi que des efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l'expulser de Suisse. Enfin, la Cour relève que le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant sans s'être livré à un examen approfondi des critères au regard de l'art. 8 CEDH et sans avoir procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents de l'espèce. Malgré leur marge d'appréciation, les autorités n'ont pas démontré avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, mais ont attribué un poids excessif à l'intérêt général en refusant d'accorder au requérant une autorisation de séjour pour rentier (ch. 41-64).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2023) Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); rifiuto delle autorità svizzere di accordare al ricorrente un permesso di dimora per redditieri. La causa riguarda la decisione di allontanare dalla Svizzera il ricorrente dopo che nel 2018 il Tribunale federale si era rifiutato di concedergli un permesso di dimora per redditieri in quanto soggiornava illegalmente nel Paese dal 2002 ed era stato condannato per gravi reati penali. Invocando l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il ricorrente ha sostenuto davanti alla Corte che la decisione di espulsione pronunciata nei suoi confronti viola il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Appellandosi all'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 8, ha fatto presente di non aver avuto un ricorso effettivo per denunciare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Alla luce delle particolari circostanze del caso, la Corte ha giudicato insufficienti le considerazioni addotte dalle autorità nazionali a sostegno delle loro decisioni, soprattutto se si considera che il ricorrente ha soggiornato in Svizzera per un periodo totale molto lungo, che durante il suo soggiorno legale aveva già instaurato legami familiari e affettivi e che ha ormai una certa età. Secondo la Corte, si sarebbe dovuto tenere conto anche dell'incertezza in merito alle sue relazioni ancora esistenti nel Paese d'origine, l'Iran, dell'assenza di reati penali gravi dal 2005 e degli sforzi insufficienti compiuti per più di 20 anni dalle autorità nazionali al fine di espellerlo. Infine, la Corte ha constatato che nella sentenza del 29 ottobre 2018 il Tribunale federale aveva respinto il ricorso del ricorrente senza aver effettuato né un esame approfondito dei criteri secondo l'articolo 8 CEDU né una ponderazione completa di tutti gli aspetti rilevanti. La Corte ha concluso che, nonostante il loro margine di apprezzamento, le autorità nazionali non hanno operato un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco, ma hanno piuttosto attribuito un peso eccessivo all'interesse pubblico rifiutandosi di concedere al ricorrente il permesso di dimora richiesto. Alla luce di quanto rilevato per l'articolo 8 CEDU, la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi separatamente sull'ammissibilità e sul merito della censura sollevata sulla base dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH