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Regesto

Art. 23 LPP.
- Il diritto a prestazioni d'invaliditā secondo detta disposizione suppone che il richiedente sia stato assicurato giusta la LPP al momento dell'insorgere dell'incapacitā di lavoro la cui causa č all'origine dell'invaliditā (consid. 2b).
- Il presupposto dell'affiliazione assicurativa al sopravvenire dell'invaliditā č valido pure in tema di diritto transitorio.
- Un avere di vecchiaia secondo la LPP determina diritto a prestazioni solo in quanto l'incapacitā di lavoro e di guadagno non fosse giā, prima dell'entrata in vigore della legge, ridotta in misura pensionabile (consid. 2c).

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références

Article: Art. 23 LPP