Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 16 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 30 cpv. 1, 2 e 4 OAC; revoca della licenza di condurre in seguito a violazioni di norme della circolazione perpetrate all'estero.
Quando una persona domiciliata in Svizzera viola all'estero le norme della circolazione, l'autorità amministrativa cantonale competente può revocare a scopo di ammonimento la licenza di guida solo se il diritto di condurre è stato revocato ugualmente nello Stato del luogo di commissione (consid. 4a-d).
La restrizione testé citata non vale per la revoca a scopo di sicurezza (consid. 4f).
Quando lo Stato ove è stata perpetrata l'infrazione ordina, al posto della revoca della licenza, un'altra misura amministrativa, l'autorità cantonale esamina nei limiti del suo potere di apprezzamento se è il caso di pronunciare un ammonimento (consid. 4e).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 16 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 30 cpv. 1, 2 e 4 OAC