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Regesto

Art. 2a, 2b e 10 LCPM, art. 9, 15, 16, 17 e 18 ALC; allegato III ALC; decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera; art. 2, 24 e 42quater della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993; riconoscimento di diplomi e di diplomi di perfezionamento esteri in medicina; "riconoscimento del riconoscimento".
Dal 1° giugno 2002 non è più possibile il riconoscimento in Svizzera di diplomi esteri di medico che non sia fondato su di un trattato internazionale. Non esiste una convenzione al riguardo tra la Svizzera e l'Algeria (consid. 4).
Presa in considerazione limitata della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee posteriore al 21 giugno 1999 secondo la decisione n. 1/2004 recante modifica dell'allegato III ALC (consid. 5 e 6).
Distinzione tra il riconoscimento dei diplomi a scopo professionale e a scopo accademico (consid. 7).
Rifiuto nel caso concreto di riconoscere sia un diploma di medico rilasciato in Algeria, riconosciuto in Francia soltanto a scopo accademico, sia un diploma di perfezionamento in medicina rilasciato in Francia, poiché il riconoscimento di quest'ultimo è subordinato al possesso di un diploma di medico riconosciuto a scopo professionale (consid. 7 e 8).

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références

Article: Art. 2a, 2b e 10 LCPM