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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 168 CO. Deposito giudiziale di un credito litigioso.
1. Esistenza di un interesse giuridicamente protetto quale condizione di ricevibilità del ricorso di diritto pubblico. Violazione dell'art. 4 Cost. e d'altre norme costituzionali (consid. 1).
2. Qualora il diritto cantonale impone al giudice l'esame preliminare delle condizioni del deposito giudiziale, il debitore deve perlomeno rendere verosimile l'identità delle pretese delle parti (consid. 2).
3. Dopo la crescita in giudicato di una transazione giudiziale relativa ad un credito contestato, il debitore non può più chiedere il deposito giudiziale della somma litigiosa adducendo le pretese di un terzo (consid. 3).
4. Cade nell'arbitrio il giudice che ammette il deposito giudiziale in tali circostanze (consid. 4).

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références

Article: Art. 168 CO, art. 4 Cost.