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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 31 e 32 quater CF. Osterie, ora di chiusura.
1. Gli esercizi pubblici che rientrano nell'art. 32 quater CF soggiacciono pure alle restrizioni di polizia dell'art. 31 cpv. 2 CF.
2. La fissazione delle ore di chiusura degli esercizi pubblici č un provvedimento di polizia generale, destinato ad assicurare la quiete notturna e a salvaguardare la salute del personale.
3. Il principio della proporzionalitā dei provvedimenti amministrativi non esige che l'ora di chiusura sia adattata ai bisogni di ciascun esercizio; basta che, nel complesso, essa sia adattata allo scopo d'interesse pubblico perseguito.