Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 5 LEF; responsabilità dei funzionari dell'Ufficio dei fallimenti.
Contrariamente al testo del § 12 cpv. 2 della legge zurighese sul notariato, vige attualmente nel Cantone di Zurigo una prassi secondo la quale i sostituti del notaio sono nominati non dal notaio, bensì dall'Obergericht. La responsabilità civile di un siffatto impiegato notarile è quindi retta dall'art. 5 cpv. 2 LEF, nella misura in cui egli agisce altresì come impiegato dell'Ufficio dei fallimenti; ciò significa che egli può essere convenuto in giudizio personalmente per un comportamento colposo nell'esercizio delle sue funzioni, e che viene allora meno la responsabilità del preposto all'Ufficio, salvo che l'art. 5 cpv. 1 LEF sia applicabile nei suoi confronti per colpa propria.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 5 LEF, art. 5 cpv. 2 LEF, art. 5 cpv. 1 LEF

navigation

Nouvelle recherche