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Ecriture agrandie
 

Regesto

Indicazione dei rimedi giuridici; termine di ricorso per riforma al Tribunale federale. Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG per il campo della giurisdizione amministrativa, e secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alcun pregiudizio alle parti, ha una portata generale. Il ricorrente può fidarsi dell'indicazione sulla durata del termine per interporre il ricorso per riforma datagli dal tribunale cantonale superiore (art. 54 OG), a meno che l'inesattezza dell'indicazione gli sia conosciuta o gli sia in ogni caso facilmente riconoscibile. Caso in cui la giurisdizione cantonale superiore ha indicato che il termine per ricorrere per riforma contro una sentenza emanata prima del 1. ottobre 1969 era di trenta giorni, invece che di venti, giusta il num. III cpv. 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 che modifica l'OG (consid. 1).
Divorzio; diritti dei genitori (art. 156 CC).
1. Nella procedura di divorzio si applica, per l'assegnazione dei figli, la massima ufficiale (consid. 2).
2. Condizioni alle quali la potestà dei genitori può essere ritirata ad entrambi i coniugi in caso di divorzio. Ricapitolazione della giurisprudenza (consid. 3).
3. Quando un coniuge non è in grado di esercitare la potestà dei genitori ai sensi dell'art. 285 CC? Tale potestà non può essere sottratta quando sono sufficienti provvedimenti ai sensi degli art. 283 e 284 CC (consid. 4).

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Article: art. 107 cpv. 3 OG, art. 54 OG, art. 156 CC, art. 285 CC suite...