Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 4a cpv. 1 lett. b, c ONCS.
Le velocità massime di 80/120 km/h fissate dal Consiglio federale con effetto dal 1o gennaio 1985 hanno una base legale sufficiente nella LCS.
Art. 16 cpv. 2 LCS.
Il fatto di superare di più di 30 km/h la velocità massima autorizzata comporta la revoca della licenza di condurre indipendentemente dalla questione se la limitazione della velocità sia stata ordinata principalmente per garantire la sicurezza del traffico o per salvaguardare l'ambiente.