Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ą la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Contestazione dell'ordinanza del Cantone di Basilea-Cittą sulle prigioni del 19 dicembre 1995; condizioni di detenzione in materia di esecuzione delle pene, di detenzione preventiva e di diritto degli stranieri; libertą personale, art. 4 Cost. (presunzione di innocenza), art. 2 Disp. trans. Cost., art. 3 CEDU, art. 6 n. 2 CEDU e art. 10 CEDU.
Condizioni di ammissibilitą, controllo astratto delle norme: estensione della legittimazione di un'associazione di diritto privato e di persone fisiche a contestare disposizioni di diritto cantonale relative alla detenzione in materia di esecuzione delle pene, di detenzione preventiva e di diritto degli stranieri; art. 84 cpv. 1 OG, art. 88 OG (consid. I/2).
Principi fondamentali: ambito di protezione della libertą personale; esigenze di una base legale sufficiente; campo d'applicazione materiale dell'ordinanza impugnata; ammissibilitą di restrizioni della libertą di detenuti (consid. I/4).
Collocamento di persone detenute in applicazione del diritto degli stranieri: condizioni alle quali č ammissibile il collocamento di persone detenute per una misura amministrativa di polizia degli stranieri in uno stabilimento previsto per l'esecuzione delle pene o per la detenzione preventiva. Esame della conformitą ai diritti fondamentali dei parametri edilizi (dimensione delle celle, istallazioni sanitarie) dello stabilimento "Schällemätteli"; apprezzamento globale delle condizioni concrete di detenzione; libertą personale, art. 3 e art. 10 CEDU (consid. II/1).
Diritto dei detenuti all'assistenza medica (consid. II/2).
Lavoro dei detenuti: la regolamentazione contenuta nell'ordinanza di Basilea-Cittą sulle prigioni, che obbliga tutte le detenute e tutti i detenuti della prigione cantonale di detenzione preventiva "Waaghof" e dello stabilimento d'esecuzione delle pene "Schällemätteli", fatta eccezione per le persone che ivi si trovano in detenzione preventiva, a svolgere il lavoro loro affidato dall'autoritą, č contraria alla forza derogatoria del diritto federale, al principio costituzionale della presunzione di innocenza e alla libertą personale (consid. II/3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 3 CEDU, art. 4 Cost., art. 6 n. 2 CEDU, art. 10 CEDU suite...