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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 1 LCS; strada pubblica.
Il proprietario di una parte di un marciapiede aperto alla circolazione pubblica, nell'occupare il settore appartenentegli mediante la collocazione di oggetti, quali tavoli, sedie, fioriere o veicoli a motore, manifesta la propria volontà di disporre del bene di sua proprietà e non può essere privato con una decisione unilaterale dell'autorità dell'esercizio del suo diritto, salvo in caso d'espropriazione.