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Regesto

Art. 19 PA in riferimento con l'art. 58 PCF, art. 22 e 23 OG, art. 10 PA: ricusazione degli esperti della Commissione federale dei medicamenti (CFM). Gli esperti della CFM non sono soggetti alle disposizioni particolari sulla ricusazione di cui agli art. 22 e 23 OG, valide per i giudici (consid. 4). Le disposizioni generali sulla ricusazione di cui all'art. 10 cpv. 1 PA sono pertanto loro applicabili (consid. 5).
Art. 6 cpv. 1 in riferimento con l'art. 9 cpv. 2 O VIII sull'assicurazione contro le malattie, art. 10 cpv. 1 lett. d PA: elenco delle specialità, procedura di radiazione, prevenzione dell'esperto. Apparenza di prevenzione ammessa dal momento che il figlio dell'esperto della CFM dirige il laboratorio di ricerca di un'impresa concorrente della società coinvolta nella procedura di radiazione (consid. 5c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 22 e 23 OG, Art. 19 PA, art. 10 PA, art. 10 cpv. 1 PA