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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 198 segg. CP; lenocinio, favoreggiamento della libidine.
1. Non costituisce un caso punibile di lenocinio qualsiasi sia pur minima forma di favoreggiamento o d'incoraggiamento della libidine a fine di lucro. La libidine dev'essere resa possibile, o quanto meno agevolata in modo essenziale, dall'agente. Occorre inoltre che, al momento del reato, contatti sessuali siano concretamente possibili, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo.
2. Lenocinio ammesso nel caso di un cittadino svizzero in relazione con l'ambiente della prostituzione di un paese estero e che mirava a far risiedere legalmente in Svizzera prostitute straniere, agevolando loro la conclusione di un matrimonio civile e aiutandole in altro modo, perché potessero darsi alla prostituzione senza dover temere l'intervento della polizia degli stranieri.