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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 5 PA, art. 46 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LAVS, art. 48 LAI, art. 85 cpv. 1 OAI, art. 77 OAVS: libertà dell'amministrazione di procedere al riesame di una decisione manifestamente erronea e di predisporre le modalità del medesimo; esame del tema trattandosi di assegnare interessi di mora.
- Il giudice non ha il potere di costringere l'amministrazione a procedere al riesame di una decisione manifestamente erronea, per cui alla stessa amministrazione nemmeno possono, in difetto di una norma positiva, essere prescritte le modalità di simile riesame (consid. 3).
- Quesiti lasciati insoluti se nell'art. 77 OAVS possa essere ravvisata una norma positiva prescrivente all'amministrazione che riesamina una decisione di assegnazione di rendita le modalità del riesame stesso e, più in generale, se il disposto conferisca all'assicurato il diritto di esigere il riesame di un provvedimento amministrativo (consid. 4a).
- Questione rimasta irrisolta se nel caso di riesame gli interessi di mora costituiscano una modalità del riesame medesimo oppure siano da ritenere giuridicamente un "aliud" al cui riconoscimento il giudice può comunque costringere l'amministrazione (consid. 4b).

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