Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour ā la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 cpv. 1 lett. e, art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 3 LADI; art. 1 cpv. 1 Allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 67 n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 80 del Regolamento (CEE) n. 574/72; art. 31 n. 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati; somma dei periodi di assicurazione o di occupazione.
Caso di un assicurato il quale, dopo aver perso la sua occupazione in Svizzera, ha esercitato un'attivitā lucrativa in Danimarca senza affiliarsi all'assicurazione disoccupazione danese, č ritornato in Svizzera, vi trova un'occupazione temporanea di qualche giorno, poi presenta una domanda di indennitā di disoccupazione.
La presa in considerazione di un periodo di occupazione compiuto in un altro Stato membro (somma dei periodi d'assicurazione) per far nascere il diritto all'indennitā di disoccupazione svizzera č esclusa laddove un assicurato non abbia fatto uso della possibilitā di affiliarsi a un'assicurazione disoccupazione facoltativa sotto la legislazione di quest'altro Stato membro (consid. 7).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 3 LADI, art. 67 n. 1 e 2 del, art. 80 del