Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 38, 44 e 92 cpv. 1 n. 1a LEF; art. 641a e 896 CC; libertà personale; garanzia della proprietà; modifica della legge turgoviese del 5 dicembre 1983 sulla detenzione di cani.
La disposizione impugnata della legge cantonale sui cani, che prevede la confisca e l'affidamento a terzi dell'animale quale mezzo per indurre il detentore ad ottemperare alle sue incombenze finanziarie, non rappresenta una misura che interviene nel campo regolamentato dal diritto sull'esecuzione forzata e che serve direttamente all'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, bensì un mezzo di pressione indiretto sotto forma di provvedimento amministrativo che causa un pregiudizio giuridico (consid. 3 e 4.1); la norma non viola l'interdizione di pignoramento e di ritenzione degli animali domestici sancita dal diritto federale (consid. 4.2).
Compatibilità di questa misura con la libertà personale e la garanzia della proprietà (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 49 cpv. 1 Cost., art. 641a e 896 CC