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Regesto

Legittimazione ricorsuale (art. 19 LEF e 78 segg. OG). Rimunerazione del commissario del concordato (art. 61 cpv. 1 OTLEF). Condanna al pagamento delle spese processuali nel caso di mala fede o di procedimenti temerari (art. 67 cpv. 3 OTLEF).
Scaduto il concordato, il ricorso tendente alla constatazione delle carenze del commissario deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto (consid. 2).
La rimunerazione del commissario del concordato non può essere oggetto di reclamo o di ricorso ai sensi dell'art. 17 segg. LEF (consid. 3).
Dottore in legge ed avvocato condannato al pagamento delle spese a causa della sua inazione nel corso della procedura di concordato e delle domande manifestamente irricevibili che ha formulato nella procedura di reclamo e di ricorso (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 19 LEF, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 67 cpv. 3 OTLEF