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Ecriture agrandie
 

Regesto

Ricorso al Tribunale federale. Presupposti per addurre fatti nuovi davanti al Tribunale federale (art. 79 cpv. 1, 2.a frase OG).
Effetti di un fallimento pronunciato in Francia sui beni che il fallito possiede in Svizzera (art. 6 cpv. 2 della Convenzione francosvizzera sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze civili del 15 giugno 1869). Principio dell'unità e dell'universalità del fallimento. Prima che la pronuncia del fallimento avvenuta inFrancia sia stata dichiarata esecutiva in Svizzera, il curatore della massa francese, ma non il fallito medesimo, può chiedere l'annullamento delle misure che tendono a una esecuzione speciale in Svizzera.