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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 55 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 2 ONCS. Rilevanza del criterio legale del tasso alcolemico nella prova dell'ebrietà. Legittimità della corrispondente disposizione dell'ONCS.
Nel prevedere che l'ebrietà è sufficientemente provata se, al momento in cui guida un veicolo, il conducente abbia consumato una quantità d'alcol che eccede un certo limite ed è suscettibile di dar luogo al tasso alcolemico determinante, ma che si trova nell'organismo senza essere ancora passata nel sangue, l'art. 2 cpv. 2 ONCS disciplina la prova dell'ebrietà in modo conforme a quanto disposto dall'art. 55 cpv. 1 LCS e rispetta i limiti della delega ivi contenuta.