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Ecriture agrandie
 

Regesto

Condizioni dell'esenzione dall'obbligo fiscale di una fondazione di previdenza professionale; determinazione del reddito imponibile di una fondazione (art. 16 n. 4 e 4bis; art. 51 cpv. 1 lett. a cpv. 2 DIFD).
1. Una fondazione di previdenza professionale a cui è affiliato solo il lavoratore che controlla l'impresa fondatrice (azionista direttore) non adempie le condizioni per l'esenzione dall'obbligo fiscale previste dall'art. 16 n. 4 e 4bis DIFD nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1986 (consid. 4-6).
2. Nel computo del reddito netto imponibile, una fondazione può far figurare quali spese nel conto d'esercizio le spese incorse per conseguire il reddito lordo e quelle destinate a perseguire lo scopo statutario. Gli interessi passivi possono essere dedotti solo se non costituiscono elargizioni a favore della società fondatrice o di persone ad essa vicine (consid. 9).