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Ecriture agrandie
 

Regesto

Fallimento.
1. Qualità per interporre reclamo e ricorso contro misure concernenti la realizzazione di attivi. Posizione dell'amministratore del fallimento, dei creditori della massa, degli organi e azionisti della società anonima in fallimento e delle persone che hanno fatto offerte all'amministratore o stipulato con questi un contratto di compravendita (consid. 2).
2. Vendita a trattative private di un fondo. Se è offerto un prezzo che copra i crediti e le spese, l'amministratore deve assegnare un termine adeguato, per presentare offerte più elevate, non solo ai creditori, ma, ove occorra, anche agli azionisti della società in fallimento. Inoltre, egli deve informare la società, rispettivamente gli organi di questa, sui provvedimenti da lui presi in vista di una vendita a trattative private. Annullamento, per violazione di questi principi, di una circolare dell'amministratore, delle conseguenti offerte e del contratto stipulato con il maggior offerente (consid. 3, 4).
3. Sospensione della procedura di realizzazione nel caso in cui il fallito si trovi in grado di tacitare completamente i creditori del fallimento senza ricorrere alla realizzazione dei suoi attivi, e ha giudizialmente depositato la somma a tal uopo necessaria (consid. 5, 6).
4. Gli organi d'esecuzione sono tenuti a prendere in considerazione il decreto federale 23 marzo 1961 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero e, in particolare, a impedire l'elusione dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione. Modo di procedere in caso di dubbio sulla provenienza dei mezzi finanziari destinati a tacitare i creditori di una società immobiliare in fallimento (consid. 7, 8).
5. Direttive per il caso in cui la procedura di realizzazione debba essere ripresa (consid. 9).
6. Limitazione dei poteri dell'amministratore del fallimento dal fatto che determinati suoi atti devono essere approvati dall'autorità di vigilanza e che l'ufficiale del registro fondiario ha ricevuto l'ordine di procedere a delle iscrizioni solo dopo questa approvazione (consid. 10).