Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Legge federale sui fondi d'investimento (LFI) e sua ordinanza d'esecuzione.
1. Grado di indipendenza degli uffici di revisione dalle amministrazioni e dalle direzioni dei fondi d'investimento da controllare. Art. 32 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sui fondi d'investimento (consid. 4).
2. Il principio dell'indipendenza dell'ufficio di revisione, di membri della sua amministrazione e direzione e di revisori-dirigenti dall'amministrzione e dalla direzione dei fondi da controllare vale anche per il personale subalterno, sia esso contabile o di cancelleria (consid. 5).