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Regesto

Fondi d'investimento. Violazione dell'obbligo di lealtà.
1. Natura del contratto concluso tra il partecipante e la direzione del fondo. Portata del regolamento del fondo per quanto concerne la determinazione del prezzo d'emissione (consid. 2).
2. L'azionista maggioritario della società di direzione di un fondo d'investimento, che sottoscrive la quasi totalità dei certificati di partecipazione al prezzo di emissione e poi li colloca tra il pubblico a un prezzo superiore, viola il principio generale della lealtà negli affari e la regola speciale dell'art. 14 cpv. 1 LFI, ove non adotti le misure necessarie per impedire qualsiasi confusione nell'animo degli acquirenti circa le reali condizioni del contratto proposto (consid. 3 e 4).
3. Misura in cui la società di direzione può essere ritenuta responsabile degli atti sleali commessi dal suo azionista principale (consid. 5).
4. Art. 43 e 44 LFI: ove le circostanze del caso concreto facciano ritenere che la fiducia possa essere ristabilita, deve prescindersi dall'applicazione dell'art. 44 cpv. 1 LFI e farsi invece luogo alle misure previste dall'art. 43 LFI, qualora il ritiro dell'autorizzazione d'esercitare l'attività di direzione o di banca depositaria sia suscettibile di causare ai partecipanti un pregiudizio considerevole (consid. 6).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 14 cpv. 1 LFI, Art. 43 e 44 LFI, art. 44 cpv. 1 LFI, art. 43 LFI

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