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Ecriture agrandie
 

Regesto

Immunitą diplomatica, immunitą di uno Stato e giurisdizione in caso di controversia relativa ad un rapporto di lavoro tra un membro di una missione diplomatica, cittadino di uno Stato terzo, e lo Stato accreditante.
1. Il principio dell'immunitą diplomatica non esige alcuna autorizzazione dello Stato accreditante per le azioni in giustizia di un membro della missione (art. 31 n. 1 e 2, art. 32 n. 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961 (consid. 2).
2. Il rapporto di lavoro di un cittadino italiano occupato presso l'Ambasciata dell'India in Svizzera dapprima come radiotelegrafista, poi come aiuto d'ufficio, non fa parte della sfera d'attivitą sovrana dello Stato accreditante; č data pertanto la giurisdizione svizzera (consid. 3-5).