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Ecriture agrandie
 

Regesto

Estradizione per l'esecuzione di misure privative della libertā. Trattato d'estradizione con la Germania.
1. L'estradizione va in linea di principio concessa anche per l'esecuzione di misure privative di libertā; nelle relazioni tra la Svizzera e la Germania non v'č da esaminare se una simile misura interviene a lato o in vece di una pena pronunciata per un delitto che dā luogo ad estradizione (consid. 1).
2. L'estradizione per l'esecuzione di una decisione che revoca la liberazione condizionale della detenzione a titolo di misura di sicurezza č possibile soltanto se la reintegrazione nell'istituto deve avvenire per un delitto suscettibile di dar luogo ad estradizione e commesso durante il periodo di prova; la semplice inosservanza di regole di condotta non basta (consid. 2).