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Ecriture agrandie
 

Regesto

§§ 38, 45 e 46 LT/ZH; art. 13 seg. LAID; valore di riscatto di una rendita vitalizia nel periodo in cui è versata quale onere deducibile dalla sostanza imponibile del debitore della rendita.
Rendita vitalizia temporanea e suscettibile di riscatto: nozione (consid. 2.1-2.4) e sua concreta concezione nella fattispecie in esame (consid. 2.5).
Contrariamente a quanto previsto dalla regolamentazione rispettivamente dalla prassi finora in vigore nel Canton Zurigo, nel periodo in cui è versata, il valore di riscatto di una rendita vitalizia dev'essere considerato nell'ambito della tassazione della sostanza imponibile. La facoltà di riscatto concessa al creditore, nel periodo in cui la rendita viene versata, non rappresenta per il debitore solo un onere futuro e prevedibile, bensì un debito effettivo ed esigibile (consid. 3-7).