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Ecriture agrandie
 

Regesto

Estradizione; Convenzione europea di estradizione; Decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione stessa.
1. Estradizione accessoria; art. 2 § 2 della Convenzione. La Svizzera si è impegnata ad accordare l'estradizione accessoria non solo per reati non compresi nell'elenco, cui è comminata una pena privativa della libertà, ma a estenderla, a condizione di reciprocità, anche a infrazioni perseguite con sole pene pecuniarie (consid. 1b). Competenze del Tribunale federale (consid. 1b-d).
2. Art. 12 No. 2 lett. b della Convenzione: le precisazioni previste da questa disposizione perseguono il fine di consentire alla parte richiesta di qualificare i fatti per rapporto al diritto di estradizione (consid. 2).
3. Doppia incriminazione. "Diritto svizzero" nell'accezione del Decreto federale del 27 settembre 1966. Per "diritto svizzero" si intende di regola il solo diritto federale ad esclusione delle disposizioni di diritto penale cantonale (in concreto il porto d'armi abusivo) (consid. 3d).
4. Il Tribunale federale, quale giudice dell'estradizione, è vincolato dalle risultanze del mandato d'arresto (conferma della giurisprudenza) (consid. 5).
5. Reato politico relativo. Affinché possa essere riconosciuto il carattere politico preponderante in reati di diritto comune occorre che questi reati siano situati nell'ambito della lotta contro o per il potere o che tendano a sottrarre alcuno ad un potere escludente ogni forma di opposizione (conferma della giurisprudenza) (consid. 6b).