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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG; referendum finanziario; costruzione di un complesso edilizio che comprende una nuova borsa, abitazioni, uffici e negozi.
1. Legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti politici (consid. 1a).
Con ricorso per violazione dei diritti politici può essere fatto valere che un credito proposto non copre tutte le spese necessarie alla realizzazione progettata, e ciò anche se il credito in questione è già comunque soggetto a referendum (consid. 1b).
Il ricorso per violazione dei diritti politici ha, come gli altri ricorsi di diritto pubblico, natura meramente cassatoria (consid. 1c).
2. Cognizione del Tribunale federale in materia di diritti politici (consid. 2).
3. Scopo e oggetto del referendum finanziario; nozione di spesa e d'investimento (consid. 2a).
Il finanziamento della costruzione di abitazioni, uffici e negozi nel complesso edilizio della borsa, effettuato dalla Cassa d'assicurazione dei funzionari del Cantone di Zurigo, costituisce un investimento ai sensi della giurisprudenza (consid. 2a).
4. Le autorità cantonali determinano discrezionalmente come procurare al Cantone i locali necessari alla sua amministrazione (consid. 2b/aa).
Nozione di unità della materia con riferimento al referendum finanziario (consid. 2b/bb).
Le autorità del Cantone di Zurigo non erano tenute a sottoporre simultaneamente all'elettorato, insieme con il credito relativo al cofinanziamento dei locali della borsa, anche un credito concernente le spese future di locazione di uffici siti in un'altra parte dello stesso complesso edilizio (consid. 2b/bb).
5. Le spese destinate a procurare locali allo Stato sono spese "nuove" ai sensi della giurisprudenza. La conclusione di contratti di locazione è, in linea di principio, soggetta a referendum, se sono raggiunti i limiti di valore fissati dal diritto cantonale. Rilevanza di una prassi cantonale diversa (consid. 2c).

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références

Article: Art. 85 lett. a OG

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