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Ecriture agrandie
 

Regesto

Diritto legale di prelazione dei parenti e dell'affittuario secondo gli art. 6 e 7 LPF e leggi cantonali. Vendita a parenti.
1. Il diritto di prelazione dell'affittuario è subordinato a quello dei parenti e non può pertanto essere fatto valere in caso di compera da parte di un parente avente un siffatto diritto (consid. 1).
2. Si considera che il venditore ha acquistato l'azienda agricola dai genitori o nella loro successione (nel senso dell'art. 6 cpv. 2 LPF) anche quando gli è stata aggiudicata nel corso della liquidazione d'ufficio della eredità paterna rinunciata? Questione lasciata aperta (consid. 2).
3. Nel caso di vendita ad un parente, in relazione ad un futuro presunto diritto ereditario del medesimo (in concreto: vendita a prezzo di favore ad un nipote risultante fra i prossimi parenti che si presumono aventi diritto di successione), il diritto legale di prelazione dell'affittuario non è esercitabile neppure qualora il compratore non sia titolare di un siffatto diritto (consid. 3).