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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 328 seg. CC; assistenza fra parenti e assistenza sociale.
La decisione cantonale sull'assistenza fra parenti dipende dall'apprezzamento del giudice (consid. 1). L'assistenza fra parenti non è più estesa dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in base alle regole del diritto esecutivo (consid. 2). Per prestare l'assistenza, il parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia (consid. 3).