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Regesto

Art. 270a cpv. 2, art. 274e e art. 274f CO; procedura per la riduzione della pigione.
Spetta al diritto federale stabilire le condizioni alle quali le domande volte alla riduzione della pigione possono essere dapprima sottoposte all'autorità di conciliazione, poi al giudice in caso di mancato accordo. I cantoni sono tenuti ad istituire perlomeno un'autorità giudiziaria che vagli con pieno potere cognitivo l'avverarsi delle condizioni di questo diritto alla protezione giuridica previsto dal diritto federale (consid. 2).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 270a cpv. 2, art. 274e e art. 274f CO

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