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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost. (divieto della doppia imposizione); ripartizione dell'imposta in caso d'immobili fuori del cantone di domicilio che costituiscono un investimento di capitale.
Ove i periodi di computo delle imposte differiscano nei vari cantoni interessati, occorre, per evitare una discriminazione del contribuente, procedere a una ripartizione annuale dell'imposta anche nei cantoni in cui vige la tassazione praenumerando biennale (consid. 2d).
Il cantone in cui è situato l'immobile, che ammette la possibilità di compensare le perdite di periodi precedenti, viola il divieto di applicare al contribuente un trattamento discriminatorio, qualora non ammetta una compensazione tra i redditi risultanti dagli immobili situati sul suo territorio e una perdita da immobili proveniente da un periodo precedente. Tale compensazione nel tempo delle eccedenze delle spese prevale sulla compensazione in altri cantoni (consid. 3 e 4).
Il cantone di domicilio viola il divieto di applicare al contribuente un trattamento discriminatorio, ove non ammetta di dedurre dal reddito netto la perdita risultante dagli immobili situati fuori del cantone, non compensabile nel cantone in cui è situato l'immobile (consid. 5).

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références

Article: Art. 46 cpv. 2 Cost.