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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 1 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID, art. 21 cpv. 2 della legge tributaria glaronese del 7 maggio 2000, art. 24 dell'ordinanza glaronese del 22 novembre 2000 sulla valutazione degli immobili; principio di uguaglianza; principio della legalità in materia di tributi pubblici; valore locativo.
L'imposizione differenziata del valore locativo delle residenze principali e di quelle secondarie è ammissibile.
Principio della legalità in materia di tributi pubblici. Legge in senso formale. Fissazione dei tributi da parte del parlamento cantonale (consid. 2.2).
Compatibilità della regolamentazione glaronese con l'art. 7 cpv. 1 LAID (consid. 3).
Principio di uguaglianza nell'ambito dell'imposizione del valore locativo (consid. 4).
La promozione dell'accesso alla proprietà (art. 108 Cost.; art. 31 Cost./GL) è un motivo ammissibile per trattare fiscalmente in modo diverso le residenze principali da quelle secondarie (consid. 5). L'eventuale limitata disponibilità di una residenza secondaria non giustifica una riduzione del valore locativo (consid. 6). Il fatto che il proprietario di una residenza secondaria sia pure proprietario dell'abitazione al domicilio principale può venir considerato irrilevante (consid. 7).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 7 cpv. 1 LAID, Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 1 Cost., art. 108 Cost., art. 31 Cost./GL