Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto a

Art. 52 e art. 71 cpv. 1 LPP; art. 50 cpv. 1 e 2 OPP 2; responsabilità di un direttore di un istituto di previdenza.
Presupposti della responsabilità di un organo di un istituto di previdenza in materia d'investimento e di gestione della sostanza (consid. 4). Esame nel caso di specie (consid. 5 e 6).

Regesto b

Art. 19-20a e art. 52 LPP; art. 120 segg. CO; compensazione di una pretesa fondata sulla responsabilità con prestazioni per superstiti.
Nella misura in cui non leda il minimo di esistenza, un istituto di previdenza può compensare una pretesa risarcitoria nei confronti di uno dei suoi ex organi con la rendita per superstiti dovuta alla vedova di quest'ultimo (consid. 7.2-7.4).
Non è conforme al diritto federale compensare il danno subito con l'importo equivalente alla riserva matematica della rendita corrente. La compensazione può effettuarsi solo nei limiti dell'esigibilità delle rendite mensili (consid. 7.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 52 e art. 71 cpv. 1 LPP, art. 50 cpv. 1 e 2 OPP 2