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Ecriture agrandie
 

Regesto a

Art. 53d cpv. 6 LPP; procedura in caso di liquidazione parziale.
Anche il datore di lavoro è legittimato a fare verificare e decidere dall'autorità di vigilanza competente le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione di una liquidazione parziale di un istituto di previdenza (consid. 4.2).

Regesto b

Art. 53b cpv. 2 e art. 86b cpv. 1 lett. a LPP; informazione dei destinatari.
L'autorità di vigilanza non è tenuta a notificare la decisione concernente l'approvazione del regolamento di liquidazione parziale di un istituto di previdenza anche ai suoi destinatari (consid. 5.4.1). Tuttavia, l'adozione di un regolamento di liquidazione parziale soggiace all'obbligo d'informazione dell'istituto di previdenza ai sensi dell'art. 86b cpv. 1 lett. a LPP (consid. 5.4.4).

Regesto c

Art. 53b cpv. 1 e art. 53d cpv. 6 LPP; regolamento di liquidazione parziale; controllo incidentale.
È conforme al diritto una disposizione regolamentare che, in caso di liquidazione parziale di un istituto comune, prevede che un disavanzo tecnico venga scalato proporzionalmente dal capitale di copertura di ogni beneficiario di rendita uscente (consid. 6).

Regesto d

Art. 71 cpv. 1 LPP e art. 48 OPP 2; valutazione del patrimonio.
La valutazione degli attivi di un istituto di previdenza avviene al valore di mercato del giorno di chiusura del bilancio, per cui possono essere indicate delle rivalutazioni sui prestiti ipotecari concessi a terzi (consid. 7.3).

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références

Article: Art. 53d cpv. 6 LPP, Art. 53b cpv. 2 e art. 86b cpv. 1 lett. a LPP, art. 86b cpv. 1 lett. a LPP, Art. 53b cpv. 1 e art. 53d cpv. 6 LPP suite...