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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 25 cpv. 1 LAVS e art. 48 cpv. 4 OAVS: Calcolo della rendita di orfani di madre.
- La delega di competenza di disciplinare il diritto a rendita dell'orfano di madre dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LAVS è estesa e conferisce al Consiglio federale un ampio potere di apprezzamento. Questa base consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti tanto il diritto alla rendita di orfano di madre quanto il calcolo e l'importo della rendita stessa (consid. 2b).
- Il fatto che in certi casi possano intervenire difficoltà di coordinamento per la concorrenza del metodo di calcolo secondo l'art. 48 cpv. 4 OAVS e del sistema ordinario di calcolo delle rendite non rimette in causa la legalità dell'art. 48 cpv. 4 OAVS (consid. 2c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 48 cpv. 4 OAVS, Art. 25 cpv. 1 LAVS