Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 27 n. 5 CP; resoconto delle deliberazioni pubbliche di un'autorità.
1. Il privilegio conferito alla stampa da questa disposizione ha il suo fondamento nella pubblicità delle deliberazioni e non nell'immunità parlamentare. Per il suo carattere eccezionale, tale norma, che può comportare una deroga al diritto comune e, in particolare, all'art. 173 CP, va interpretata restrittivamente (consid. 3b).
2. Il rendiconto considerato da questa disposizione non è necessariamente un bollettino stenografico; esso può comportare commenti e critiche, ma non può menzionare elementi noti da fonti diverse dalla deliberazione pubblica. Infine, tranne in circostanze speciali, il resoconto non deve aver luogo molto tempo dopo gli avvenimenti a cui si riferisce (consid. 4a).
3. A differenza dell'art. 173 n. 2 CP, l'art. 27 n. 5 CP non è stato modificato nel 1950. Il resoconto dev'essere quindi veritiero e non basta che l'autore l'abbia considerato in buona fede come veritiero (consid. 5d).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 27 n. 5 CP, art. 173 CP, art. 173 n. 2 CP