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Ecriture agrandie
 

Regesto

Forma del testamento olografo (art. 505 cpv. 1 CC); clausola di decadenza (art. 482 CC).
1. Ove, su uno stesso foglio, siano state redatte di proprio pugno dal testatore due disposizioni per causa di morte (diverse da semplici aggiunte chiarificatrici) e solo la prima, a differenza della seconda, contenga l'indicazione del luogo in cui l'atto è stato scritto, la seconda non adempie i requisiti di forma stabiliti nell'art. 505 cpv. 1 CC e deve quindi essere annullata in seguito ad una corrispondente azione giudiziale (consid. 3).
2. Sotto il profilo dell'art. 482 CC, una clausola di decadenza, secondo la quale chi impugni la disposizione per causa di morte sarà privato dei suoi diritti alla successione o ridotto alla legittima, va considerata in linea di principio come valida. Tuttavia, la clausola privativa non può esplicare alcun effetto qualora la disposizione olografa per causa di morte in cui essa sia contenuta venga impugnata con successo per vizio di forma nel quadro dell'azione di annullamento (consid. 4 e 5).

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références

Article: art. 505 cpv. 1 CC, art. 482 CC