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Ecriture agrandie
 

Regesto

Procedura cantonale, formalismo eccessivo. Art. 4 CF.
Prescrizione cantonale secondo cui la parte che ricorre in appello contro una sentenza penale deve, nel termine d'appello di 10 giorni, deporre presso la cancelleria del tribunale un anticipo di fr. 20, rispettivamente di fr. 10.
- Arbitraria interpretazione di questa norma? (consid. 1).
- Quando un formalismo nella procedura è eccessivo, e quindi incompatibile con l'art. 4 CF? (consid. 2 a).
- L'accennata norma è compatibile con l'art. 4 CF solo se alla parte appellante, nel caso di mancato versamento entro il termine, viene fissato un corto termine supplementare (consid. 2 b).