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Ecriture agrandie
 

Regesto

Legittimazione per esercitare ricorso per cassazione contro un giudizio penale dopo il decesso della vittima o del danneggiato (art. 270 PP, art. 2 e 8 cpv. 1 lett. c LAV); amministrazione d'officio della successione (art. 554 CC).
La qualità di erede della vittima o del danneggiato non dà il diritto di presentare ricorso per cassazione contro il giudizio penale (consid. 4, conferma della giurisprudenza).
Alla stessa stregua, l'amministratore d'officio della successione della vittima o del danneggiato non possiede, nell'ambito dei suoi diritti processuali quale rappresentante della successione, la legittimazione per interporre ricorso per cassazione contro il giudizio penale (consid. 5 e 6).