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Ecriture agrandie
 

Regesto

Imposta sul maggior valore immobiliare, art. 40, 41g, 50ter della legge vodese del 26 novembre 1956 sulle imposte dirette cantonali. Debiti della massa.
1. I debiti della massa comprendono, oltre le spese propriamente dette del fallimento, le obbligazioni contrattuali concluse o riprese dalla massa, come pure le obbligazioni di diritto pubblico - in particolare, l'imposta sul maggior valore immobiliare - sorte in seguito ad un fatto intervenuto dopo l'apertura del fallimento (consid. 2c).
2. L'art. 262 LEF pone tutti i creditori della massa su di uno stesso piano e, in assenza di una norma federale, un Cantone non è autorizzato ad attribuirsi un privilegio per i propri crediti fiscali mediante disposizioni di diritto pubblico (consid. 2d).
3. Non è arbitrario trattare i creditori pignoratizi, esonerati in certi casi dell'imposta sul maggior valore immobiliare, in modo diverso dai creditori chirografari (consid. 3).
4. Esame della costituzionalità dell'imposta sul maggior valore immobiliare con riferimento all'art. 39 Cost. VD. (consid. 4).

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références

Article: art. 262 LEF, art. 39 Cost.