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Regesto

Art. 38 cpv. 2 e 39 LBVM; art. 1, art. 2 cpv. 2 lett. c, art. 6 cpv. 1, art. 17, art. 19 e art. 25 cpv. 5 in relazione con l'art. 33 cpv. 1 LPD; art. 96 cpv. 2 OG, rispettivamente art. 8 PA; assistenza amministrativa in base alla legge sulle borse in favore della Securities and Exchange Commission (SEC) americana per far luce sul sospetto di un reato d'iniziati. Competenza della Commissione federale della protezione dei dati.
Di principio, il Tribunale federale dà avvio ad una procedura di scambio d'opinioni soltanto nei casi in cui potrebbe sussistere anche la competenza di un'altra autorità di ultima istanza (consid. 3).
La legge federale sulla protezione dei dati e le sue disposizioni di procedura sono applicabili da parte della Commissione federale delle banche qualora l'interessato abbia fatto valere delle pretese indipendenti che concernono il diritto sulla protezione dei dati. Per quanto attiene all'assistenza amministrativa in materia di borse, il legislatore ha tuttavia fissato delle regole specifiche, per l'apprezzamento delle quali è necessario disporre di una vista d'insieme sul diritto concernente le borse e su quello inerente alla protezione dei dati, per cui contro le decisioni rese in questo ambito dev'essere inoltrato ricorso direttamente ed esclusivamente davanti al Tribunale federale (consid. 4 e 5).
Le garanzie fornite dalla SEC alla Commissione federale delle banche in merito al trattamento confidenziale delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito di un procedimento di assistenza amministrativa, non soddisfano le esigenze poste dall'art. 38 cpv. 2 LBVM, ragione per la quale, allo stato attuale delle cose, non può essere prestata collaborazione alla predetta autorità estera in questo settore (consid. 6).

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