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Regesto

Art. 42 LAI; art. 43bis LAVS; art. 8, 14-18 ALC; Allegato II ALC; protocollo addizionale all'Allegato II ALC; Sezione A, cifra 1, lett. h, comma a1 Allegato II ALC; art. 4 n. 2bis, art. 10bis e Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71; art. 26, 28 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: Esportabilità dell'assegno per grandi invalidi.
Indipendentemente dalla natura effettiva di prestazione speciale e non contributiva - qualifica lasciata aperta -, il Tribunale federale delle assicurazioni non può decretare l'esportabilità all'estero dell'assegno per grandi invalidi del diritto svizzero, essendo vincolato alle chiari disposizioni dell'ALC, e in particolare al protocollo addizionale all'Allegato II ALC nonché alla decisione n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 recante modifica dell'Allegato II ALC.
Interpretazione dell'ALC secondo le regole dedotte dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Nella misura in cui la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee posteriore al 21 giugno 1999 si scontra con la chiara volontà dichiarata (nel protocollo addizionale) e confermata (con la decisione del Comitato misto) delle parti contraenti, essa non è vincolante. (consid. 9.5)

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références

Article: Art. 42 LAI, art. 43bis LAVS, art. 8, 14-18 ALC