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Ecriture agrandie
 

Regesto

1. Luogo dell'apertura della successione. Art. 5 della convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l'esecuzionedelle sentenze in materia civile del 15 giugno 1869. Art. 538 CC e art. 23 LR.
a) La disposizione citata della convenzione franco-svizzera non è applicabile se il defunto possedeva al momento della morte simultaneamente la cittadinanza svizzera e la cittadinanza francese.
b) Il luogo dell'apertura della successione e il foro della successione che vi si riallaccia sono sottratti alla libera disposizione del defunto.
c) Il fatto di aver sottoposto la propria successione al diritto in vigore nel Cantone d'origine a norma dell'art. 22 cp. 2 LR non influisce sulla competenza per territorio.
2. Svizzero domiciliato all'estero. Competenza delle autorità dello Stato di domicilio conformemente all'art. 28 LR.